Con la sentenza n. 87 depositata il 26 giugno 2025, la Corte Costituzionale ha fornito un importante chiarimento in materia di fallimento delle società semplici e responsabilità dei soci illimitatamente responsabili. La Consulta ha affermato che la dichiarazione di fallibilità di una società semplice, che deve essere effettivamente esercente un’attività commerciale, non può estendersi automaticamente ai soci con responsabilità illimitata qualora questi non siano stati regolarmente convocati nel procedimento che ha accertato la fallibilità dell’ente. In particolare, la Corte ha sottolineato che il fallimento dei soci deve essere accertato mediante un procedimento autonomo e separato rispetto a quello della società, garantendo così il pieno esercizio del diritto di difesa e il rispetto del contraddittorio. La sentenza esclude che la semplice trascrizione della dichiarazione di fallimento nel registro delle imprese o la mera possibilità di proporre reclamo entro trenta giorni possa sostituire la necessaria partecipazione diretta dei soci al procedimento. Di conseguenza, la pronuncia sottolinea l’importanza della garanzia procedurale secondo cui i soci illimitatamente responsabili devono essere convocati sia nel giudizio che determina la fallibilità della società semplice, sia nel successivo procedimento di estensione del fallimento, pena l’inefficacia della sentenza nei loro confronti. Tale indirizzo interpretativo consolida il principio costituzionale del diritto di difesa, impedendo che i soci vengano coinvolti nelle gravi conseguenze del fallimento senza aver avuto la possibilità di partecipare attivamente al procedimento.

 

Italian Constitutional Court on bankruptcy of simple partnerships and the protection of unlimited liability partners rights

In its judgment no. 87 dated June 26, 2025, the Italian Constitutional Court clarified that bankruptcy of a so-called “simple partnership” (an Italian partnership that may be use d solely for civil and non-commercial purposes) actually engaged in a commercial activity, cannot automatically be extended to its partners with unlimited liability, unless they were properly notified and informed of the proceedings that declared the company bankrupt.

The Court emphasized that extending bankruptcy to the partners requires a separate and autonomous proceeding, in order to fully protect the right of defense and the adversary system principle. The decision rejected the theory that both the filing and the registration of the bankruptcy in the companies register or the possibility of filing an appeal within thirty days of the adjudication, could replace the partners’ direct involvement in the proceedings.

Accordingly, the decision reaffirms that partners must be notified and informed and given the opportunity to participate both in the bankruptcy proceedings of the partnership and in any subsequent proceedings aimed at extending bankruptcy to them. Otherwise, the ruling is ineffective and unenforceable with respect to these partners.

This interpretation strengthens the constitutional guarantee of due process of law, preventing partnership partners from being subjected to the severe consequences of bankruptcy without having had the opportunity to defend themselves and to have “a day in court”.