Ai fini dell’ammissibilità della domanda di insinuazione al passivo del Fallimento proposta dall’Agente della Riscossione e della verifica in sede fallimentare del diritto al concorso del credito tributario o di quello previdenziale, non occorre che l’avviso di accertamento o quello di addebito contemplate dagli artt. 29-30 D.L. n.78/2010 convertito con L. 122/2010 siano notificati, ma è sufficiente la produzione dell’estratto di ruolo (Cass. S.U. n. 33408/2021 dell’11 novembre 2021).

