Qualsiasi trasferimento di beni, e non solo immobili, che abbia il suo titolo nella negoziazione complessiva dei rapporti tra coniugi al momento della separazione, rientra nel regime di esenzione previsto dall’art. 19 L.74/1987

E’ il principio ribadito dalla Corte di Cassazione in una recente pronuncia con cui rigettando il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, ha confermato la decisione di una commissione tributaria regionale, ritenendo applicabile l’esenzione d’imposta anche alla cessione di quote societarie tra coniugi in sede di separazione nell’ambito della regolamentazione dei rapporti patrimoniali sorti in costanza di matrimonio e anche laddove la cessione predetta sia generatrice di plusvalenza oggetto di tassazione separata. (cfr. Cass. 26363/2022)