Difetta nel codice di rito una previsione che imponga il deposito della nota di trascrizione dell’atto di pignoramento entro un termine perentorio al di fuori dei casi in cui la formalità della trascrizione sia curata dall’Ufficiale Giudiziario che poi ha provveduto a restituire la nota difensore della parte (art. 557 co.2 c.p.c.)
L’eccezione di estinzione del processo esecutivo per deposito della nota di trascrizione dell’atto di pignoramento non nel termine perentorio previsto per l’iscrizione a ruolo della procedura esecutiva o il deposito dell’istanza di vendita, non configura un motivo di opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi in quanto concerne incidenti meramente interni all’esecuzione stessa che devono essere decise dal giudice dell’esecuzione con un’ordinanza nell’ambito dei suoi poteri di rilevare eventuali cause di estinzione o improcedibilità dell’espropriazione forzata (Tribunale Verona Ord. 17.12.2021).

